Art. 6.
(Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura civile).
1. Le disposizioni dell'articolo 409 del codice di procedura civile si applicano alle
Pag. 5
agenzie costituite in forma di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attività di agenzia.